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Badante convivente non libera l’abitazione: cosa può fare il datore di lavoro?

Può capitare che a cessazione di un lavoro domestico  la badante convivente non lascia l’abitazione.Possono quindi verificarsi le seguenti situazioni:

1. La badante convivente nell’abitazione del datore di lavoro: Quando una badante vive nella stessa abitazione del datore di lavoro, la risoluzione del contratto di lavoro implica il diritto del datore di lavoro di richiedere che la badante lasci l’abitazione. Se la badante rifiuta di andarsene, si potrebbe configurare il reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), poiché la condotta della badante potrebbe essere considerata come un’invasione del domicilio altrui contro la volontà di chi ha il diritto di escluderla.

Tuttavia, la configurazione del reato dipende dalle circostanze specifiche. In particolare, se il licenziamento è per giusta causa, il datore di lavoro può chiedere il rilascio immediato dell’abitazione. In caso contrario, potrebbe essere necessario concedere un termine congruo per il rilascio, soprattutto se la badante ha una famiglia a carico.

Un esempio di questo tipo di situazione è fornito dalla sentenza del Tribunale di Lecce (31 marzo 2022), che ha trattato il caso di una badante che si rifiutava di lasciare la casa del datore di lavoro dopo il licenziamento. Il tribunale ha stabilito che, sebbene la violazione di domicilio fosse teoricamente configurabile, non era considerata applicabile immediatamente a causa della necessità di trovare una sistemazione alternativa per la famiglia della badante.

2. La badante che vive in un alloggio indipendente: Se il datore di lavoro ha messo a disposizione della badante un alloggio indipendente, l’art. 40, co. 3, del contratto collettivo nazionale stabilisce che, alla fine del preavviso, l’alloggio debba essere liberato. Tuttavia, se la badante non libera l’alloggio, non si configura il reato di violazione di domicilio. Questo perché, affinché un luogo possa essere considerato domicilio ai fini della legge, deve esserci un’effettiva fruizione da parte del lavoratore, e un alloggio indipendente messo a disposizione per scopi lavorativi non viene generalmente considerato come un luogo di privata dimora.

Conclusioni: In sintesi, se la badante convivente non lascia l’abitazione dopo la risoluzione del contratto, potrebbe configurarsi una violazione di domicilio, ma la situazione va valutata caso per caso. In particolare, se la badante ha una famiglia a carico o se il licenziamento è recente, potrebbero essere necessari tempi più lunghi per consentirle di trovare una nuova sistemazione. Nel caso di un alloggio indipendente, invece, non si configura il reato di violazione di domicilio

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